Vi giriamo la risposta dell’Ufficio Gestione Presenze a un nostro quesito su una questione che, in passato, ha sollevato diversi interrogativi da parte del Ptab.
La gestione delle ferie prevede due scadenze fisse e automatiche, il 30 settembre di ogni anno per le ferie maturate al 31 dicembre dell’anno precedente e non fruite per ragioni di servizio (per un full time pari a 18 giorni) e il 30 giugno dei 18 mesi successivi all’anno di maturazione delle ferie (per un full time pari a 10 giorni).
La gestione delle proroghe delle ferie prevede una comunicazione da parte del Responsabile /Direttore, con richiesta di poter procrastinare quanto non è stato fruito nei termini contrattuali per ragioni di servizio, allegando un piano di rientro, al fine di tutelare il personale dipendente.
L’attività descritta prevede un aggiornamento manuale della procedura, in quanto non ci sono più scadenze collettive, ma “personali” per ogni dipendente.
Alle scadenze comunicate dal dipendente in accordo con il responsabile, viene infatti nuovamente estratta la voce delle ferie e se non godute, vengono nuovamente rinviate, con richiesta contestuale di un nuovo Piano ferie concordato.
Le ferie sono pertanto sempre ripristinate, essendo un diritto irrinunciabile e non si è mai proceduto a tagliarle.
L’attività di verifica e aggiornamento, infatti, non è operata solo nei confronti di coloro che inviano richiesta di proroga ferie in accordo con il responsabile, ma anche nei confronti di coloro che non contattano in alcun modo l’Ufficio.
Attraverso periodiche estrazioni si verificano i residui che risultano scaduti e si provvede a contattare il dipendente e il Responsabile per acquisire le ragioni di servizio che non hanno consentito la fruizione delle ferie e il relativo Piano di rientro.
