Vertenza trattenuta del 2,5% TFR

La FLC CGIL nel 2013 evidenziò l’indebita decurtazione dello stipendio che tuttora colpisce i lavoratori pubblici assunti dopo il 31 dicembre del 2000, in regime di TFR, a differenza dei lavoratori privati per i quali non è prevista.

 Questa trattenuta veniva operata anche nei confronti dei lavoratori assunti prima di tale data, per effetto della Legge Tremonti n.122/2010, che una sentenza della Corte Costituzionale definì ciò che è, ovvero, un’illegittima diminuzione della retribuzione e della quantità del TFR maturata nel tempo dai lavoratori, nonché “un ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati”.

Illegittimità che il Governo Monti pensò di sanare, NON eliminando la trattenuta,bensì intervenendo con il Decreto Legge 185 del 29 ottobre 2012, (e poi con la Legge di stabilità n. 228/2012) che riportava in regime di TFS tutti coloro che erano stati assunti prima del 2001 , ripristinando così per questi lavoratori lalegittimità della trattenuta del 2,50%.

Dal 2013 ad oggi, diverse sono le sentenze positive emesse in I grado, mentre non ci sono pronunciamenti di II grado (appello).
A tal proposito è intervenuta anche una nuova sentenza della Corte Costituzionale (la n. 244 del 2014) che conferma quanto già espresso in precedenza dai giudici costituzionali.

Tra le sentenze positive, sempre di I grado, quella di Padova, sentenza n. 948 del 18 dicembre 2015, che ha condannato l’Università di Padova alla restituzione dell’ammontare complessivo della ritenuta 2,5% pergli assunti dopo il 31-12-2000, assoggettati al regime TFR.
Come forse ricorderete alla luce di queste valutazioni, ritenemmofosse opportuno aspettare l’appello della sentenza di Padova per decidere comee se procedere localmente con vertenze pilota.
La sentenza n. 742 del 2016 del Tribunale di Milano ha sancito l’illegittimità della trattenuta del 2.5% sulla retribuzione lorda e ha fornito nuovi elementi per procedere con una vertenza pilota.

Quindi invitiamo chi non l’avesse giàfatto a richiederci e produrre la domanda di diffida che abbiamo predisposto con i nostri legali.

Il personale coinvolto è:

  1. personale a tempo indeterminato e determinato
  2. personale cessato dal servizio
  3. personale che ha aderito alla previdenza complementare

Chiinvece avesse già inoltrato tramite raccomanda o ufficio protocollo la diffida, è invitato a segnalarci se stanno per trascorrere 5 anni dalla data inoltro protocollo.

Al personale docente si applica il trattamento TFS, quindi non è soggetto a questa trattenuta, come erroneamente indicato da altre organizzazioni sindacali.

La FLC CGIL ha effettuato una ricognizione in tutti gli atenei italiani, affinché nessun ateneo, applichi impropriamente il regime TFR al personale docente. Vi invitiamo a segnalarci eventuali irregolarità.

Qui il volantino da stampare, affiggere, diffondere