Presto e bene non stanno insieme

In fretta e furia gli organismi uscenti, in particolare il vecchio Senato, hanno approvato una quantità considerevole di regolamenti.
Alcuni sicuramente necessari per affrontare questa fase di transizione e riorganizzazione.
Altri che si configurano come una vera espropriazione dei compiti dei nuovi organi di governo.

E questa corsa al regolamento non da certo dei frutti di valore eccelso, anzi.

Prendiamo il caso del “Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori dell’università degli studi di Milano”

Tra diverse questioni affrontate troviamo i doveri didattici dei professori e dei ricercatori.
Vengono ribaditi gli obblighi di legge di minimo 350 ore di compiti didattici e servizi agli studenti (250 se il docente a tempo definito) e le 120 ore (90 se a tempo determinato) di lezioni frontali.
Numeri notevoli se comparate al nostro orario di lavoro annuale (1872 ore – 36 ore settimanali per 52 settimane – certo, comprensive delle ferie).
Viene anche ribadito l’obbligo di svolger personalmente le attività didattiche frontali o equivalenti a loro attribuite.
Benissimo direte! Salvo che nel paragrafo successivo ecco una via d’uscita a questo obbligo: vengono ritenute valide ragioni di deroga a tali obblighi quelle di salute (assolutamente corretto), quelle provenienti da un legittimo impedimento(meno chiaro ma condivisibile) e quelle per ragion d’ufficio!( e qui casca l’asino direbbe sempre la saggezza popolare).

Come i professori dovranno dimostrare l’avvenuto svolgimento dei loro compiti didattici e di servizio agli studenti? Tramite AUTOCERTIFICAZIONE, su registri online che solo entro 30 giorni dalla fine dell’anno accademico saranno inviati al Rettore per le operazioni di monitoraggio e verifica.
Lo vedete voi il prossimo Rettore che, a ottobre dell’anno successivo “verifica e monitora” per esempio le attività didattiche di un corso che si è tenuto da settembre a dicembre dell’anno precedente?

E se, dopo questa verifica cervellotica, si stabilisce che il docente non ha svolto i propri impegni cosa succede?
Nulla se i mancati assolvimenti dei compiti didattici non sono inferiori ai due terzi degli impegni.
Se sono inferiori ai due terzi questo è elemento di valutazione per l’attribuzione degli scatti retributivi triennali.
Sarebbe come se noi tecnici amministrativi non fossimo sanzionati se assenti ingiustificati per un terzo del nostro orario di lavoro.

A noi oltretutto questo sembra una presa in giro degli studenti che nel Regolamento non hanno alcun strumento di verifica diretta !

Quindi anche in questo caso rivolgiamoci alla saggezza popolare.

Presto e bene, raro avviene.

Noi, tramite i nostri rappresentanti in SA, abbiamo chiesto di ridiscuterequesto regolamento perché è inaccettabile che un regolamento di questa portata sia stato fatto approvare in fretta e furia a organi prossimi alla decadenza.