Assenze ai fini dell’età pensionabile: le novità

Camera e Senato hanno finalmente accolto le richieste di ripristino della validità ai fini pensionistici dei permessi lavorativi per donazioni di sangue, quelli per i dipendenti che usufruiscono della Legge n.104/1992 per assistere familiari disabili e i periodi di maternità/paternità facoltativa.

La disposizione correttiva è inserita nelle Leggi 125/2013 e 147/2013 che hanno modificato il decreto delle lacrime di coccodrillo (Fornero).

Legge 104/1992, permessi e congedi per assistere i familiari disabili e gli anziani non autosufficienti. Il ministro Fornero, in uno slancio di insensibilità o noncuranza, aveva penalizzato i fruitori di questa tipologia di permessi, stabilendo che i giorni di permesso o congedo, non fossero calcolati ai fini pensionistici. La disposizione correttiva di cui sopra, ha emendato questa orribile beffa, ai danni dei lavoratori più svantaggiati.

Sottolineiamo, con ribrezzo, che i fondi per queste coperture arrivano non dai tagli alla politica o da una patrimoniale, che tutti nel Governo (in primis Renzi) rifiutano con forza, ma dal Fondo per i precari in servizio nelle amministrazioni pubbliche! I diritti sono stati ripristinati ai danni dei precari, che nel comparto scolastico devono lottare e presentare vertenze sindacali per godere delle ferie non usufruite o delle supplenze retribuite con mesi di ritardo!

Come se non bastasse essere i peggio retribuiti d’Europa, insieme a Grecia e Portogallo!

Riassumendo, il decreto Fornero, corretto dalle disposizioni successive, prevede che siano computati ai fini della pensione anticipata solo i giorni di “prestazione effettiva di lavoro” ad eccezione dei seguenti casi (che sono quindi validi ai fini pensionistici):

1. maternità obbligatoria,
2. malattia,
3. infortunio,
4. leva,
5. cassa integrazione,
6. donazione sangue,
7. maternità facoltativa,
8. permessi legge 104/1992.